La "Procedura di Allerta Interna" (altrimenti detta "whistleblowing") è uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una condotta illecita prevista dalla normativa esterna ed interna (quale ad esempio il Codice di Condotta o il Codice di Autodisciplina), lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato, favorendo e tutelando il comportamento positivo del personale o degli altri soggetti legittimati individuati dalla normativa, che, venuti a conoscenza dell'illiceità o dell'illegittimità dell'operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decidano di segnalare in modo riservato tali atti o fatti presso gli organi preposti.
Un'efficace sistema di whistleblowing rappresenta per il Gruppo uno strumento importante per il costante rispetto dei canoni di trasparenza e d'integrità nella propria azione e un utile campanello d'allarme che consente di adottare le appropriate misure.
Le segnalazioni possono essere inoltrate alla procedura di allerta interna dal personale dipendente e da coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento o una relazione con l'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quali:
-lavoratori autonomi, lavoratori e collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo;
-volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
-azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
-personale di fornitori esterni al Gruppo.
Le segnalazioni possono riguardare gli illeciti previsti dal d.lgs 24/2023 (quali ad esempio la tutela dell'ambiente, appalti pubblici, la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi etc.), violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo come previsto dall'art. 48 del d.lgs. 231/2007, ogni altra condotta illecita ai sensi del d.lgs 231/01 nonché ogni violazione del modello organizzativo adottato dalla Società. La segnalazione può riguardare altresì ogni atto o fatto che possa costituire una violazione della normativa antitrust (Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Il Gruppo tutela il segnalante "contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione", in un clima di rispetto della dignità del segnalante stesso.
Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta, orale o tramite un incontro diretto attraverso la procedura informatica dedicata raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.mygovernance.it/whistleblowing-gruppo-sella/
Il segnalante ha, inoltre, facoltà di ricorrere al canale esterno di comunicazione istituito dall'ANAC, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- si sia previamente utilizzato il canale interno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- sussista un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse";
- non siano stati utilizzati i canali interni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.