Dal primo gennaio 2021, parallelamente all'entrata in vigore delle le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di Default - che modificano in parte la disciplina con la quale le singole banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali - cambiano le regole dei conti correnti cosiddetti "in rosso".
Proprio in base alle novità introdotte dall’EBA (Autorità Bancaria Europea), che di fatto implicano l’adozione di criteri più stringenti per l’identificazione di andamento non regolare ricomprendendo anche insolvenze e scoperti di conto per importi modesti, gli addebiti automatici potrebbero essere non più consentiti se i clienti non avranno sufficiente disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è la possibilità, pertanto, di un blocco ai pagamenti di bollette, utenze domestiche, contributi previdenziali e rate di finanziamenti.
Ai sensi della normativa prudenziale applicata a tutti gli intermediari finanziari, il debitore deve essere classificato come "in stato di Default" al ricorrere delle seguenti condizioni:
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante (es: rata di un finanziamento);
- la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
Con le nuove regole introdotte a partire dal 1 Gennaio 20211, un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
1. 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
2. l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Dunque, in assenza di fondi sufficienti a "coprire" un pagamento, la banca presso la quale si intrattiene il rapporto di conto corrente su cui sono appoggiati utenze e rate di finanziamenti può decidere di bloccare e respingere il relativo SDD (Sepa Direct Debit) per evitare dei potenziali clienti in default. Tuttavia, questo vuol dire che il cliente della banca diventa invece "moroso" nei confronti del titolare del SDD, il quale dovrà a sua volta tenere conto della nuova disciplina per classificare eventualmente, ed al ricorrere delle condizioni precedentemente esposte, il cliente stesso fra i propri Default.
Come ribadito dalla Banca d'Italia, le nuove regole sul default hanno, invece, un impatto molto limitato sulle informazioni della CR condivise con gli intermediari partecipanti e da questi utilizzate nelle valutazioni del merito di credito della clientela; l’unica modifica - peraltro corrispondente ad una prassi già diffusa - riguarda il fatto che nella CR, ai fini della classificazione "a sofferenza”, gli intermediari appartenenti a un gruppo bancario o finanziario devono tener conto di tutti gli elementi informativi (positivi e negativi) disponibili a livello di gruppo; al contrario, sempre con riferimento alle informazioni CR condivise con gli intermediari, non è ravvisabile alcun impatto conseguente alle modifiche introdotte alle cc.dd. "soglie di rilevanza”, non modificando queste ultime gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a "sofferenza”; dal contratto di finanziamento.
Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto (o al fido accordato); la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca.
Dal 1° gennaio, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o di un prestito personale, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con il proprio istituto di credito e dialogare con esso, prestando molta attenzione alle comunicazioni in merito che possano pervenire o già essere pervenute ai clienti dalle banche stesse (prospetti informativi, siti internet, ecc…), per evitare di essere classificati "in stato di Default" dalla banca o dal soggetto titolare del SDD che dovesse essere reso insoluto.
1 Le regole vigenti fino al 31/12/2020 prevedevano esclusivamente una soglia relativa del 5 per cento per identificare uno scaduto rilevante, ben più alta quindi della nuova soglia fissata all’1 per cento.
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